Le e-bike con una potenza superiore ai 250 watt, se non conformi ai requisiti del Codice della Strada italiano, devono essere considerate alla stregua di ciclomotori. Questo comporta obblighi ben specifici per chiunque intenda utilizzarle.
Classificazione come ciclomotore: Le bici elettriche con motore superiore ai 250 W o capaci di accelerare senza la pedalata (fatta eccezione per la funzione di spinta fino a 6 km/h) rientrano nella categoria L1e-A definita dal regolamento UE 168/2013.
Targa: È obbligatorio immatricolare il veicolo e dotarlo di una targa identificativa.
Assicurazione RC: Come per qualsiasi ciclomotore, è obbligatoria una polizza di responsabilità civile (RC) per circolare su strada.
Casco: È necessario indossare un casco omologato, come richiesto per i ciclomotori.
Patente: Per guidare queste bici elettriche serve almeno il patentino AM, che è il minimo requisito per i ciclomotori.
Requisiti tecnici: Il mezzo deve rispettare le caratteristiche di omologazione previste dalla normativa internazionale (ad esempio, impianto frenante, luci e segnaletica).
Le biciclette a pedalata assistita (e-bike tradizionali) che rientrano nei limiti del Codice della Strada italiano (potenza massima di 250 W e funzionamento esclusivamente durante la pedalata) non necessitano di:
Alcuni Paesi europei hanno aggiornato i loro codici stradali per regolare meglio l’uso di e-bike potenti, ma l’Italia, ad oggi, è ancora in fase di aggiornamento. Il Codice della Strada italiano mantiene restrizioni rigide per i mezzi sopra i 250 W, il che potrebbe spingere gli utenti a classificare i veicoli come ciclomotori o a limitarne l'uso ai soli ambiti privati.
Se si possiede un’e-bike di potenza superiore a 250 W, è importante verificarne la conformità con le normative nazionali per evitare multe e sanzioni.